| Titolo I | Titolo II | Titolo III | Titolo IV | Titolo V |
Art.31 In caso di scioglimento dell’Associazione,
in ordine al quale delibera l’assemblea, i beni della stessa, dopo il pagamento
di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1966, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. A tal fine l’assemblea potrà nominare uno o più
liquidatori, stabilendone i poteri.
Art.32
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.