Associazione della MEDIATECA OGLIASTRINA

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Scioglimento

Art.31 In caso di scioglimento dell’Associazione, in ordine al quale delibera l’assemblea, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1966, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l’assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Art.32 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.
Firmato:
Alberto Cannas
Dei Rosario
Cristiano Marcatelli
Lia Puggioni
Schiavone Giuseppe
Silvio Usala.

Dottor Antonio Garau Notaio Sigillo.

Lanusei, 22 aprile 2004